Come associazione AIMAK, abbiamo deciso di scrivere un articolo in merito alle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di un’auto per persone con disabilità, se in possesso dei requisiti della legge 104/1992.

Non basta però essere solo titolare di 104, ma bisogna rientrare in parametri precisi che andremo a presentarvi.
Se vorrete approfondire ulteriormente potete visitare il sito dell’agenzia delle Entrate alla pagina che segue: https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p2

In questo nostro articolo abbiamo cercato di rendere semplici tutte le informazioni e volutamente preso in considerazione solo i requisiti necessari legati alla condizione di disabilità che potrebbe provocare la malattia di Kennedy.

Ecco gli argomenti di cui parleremo in questo articolo:

A chi è rivolta l’agevolazione

I malati di Kennedy potrebbero rientrare quindi come disabilità previste per accedere alle agevolazioni fiscali per acquisto auto, in una delle due condizioni che seguono:

  1. Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  2. Disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Per capire se si rientra in queste due categorie nel documento della commissione medica redatta dall’Asl o Asl-Inps insieme, deve comparire la dicitura “comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992”

I disabili elencati al punto 1 sono quelli che hanno un grave handicap, riportato nel verbale dalla Commissione medica per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl. Per capire se si rientra in questa categoria, nel verbale deve essere indicata anche la dicitura “art. 30 comma 7, L.388/2000”.  In particolare, i disabili di cui al punto 1 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

I disabili indicati invece al punto 2, sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria di disabili, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Quindi se la condizione di handicap risultante dal certificato medico della commissione medica rientra in questo caso, per accedere alle agevolazioni bisognerà adattare il veicolo. Per capire se si rientra in questa categoria, nel verbale deve essere riportata anche la dicitura “art. 8, legge 449/1997”

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. E Vediamo meglio i due casi:

“Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi caso di disabilità riconosciuta, il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

“Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.

Per approfondire le tipologie di allestimento visitando la pagina dell’Agenzia delle Entrate riportata ad inizio articolo. L’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.

Per questa seconda categoria di disabili, Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

IMPORTANTE: per entrambi i casi, le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile. Si veda approfondimento su pagine Agenzie delle Entrate.

Ma quali sono le agevolazioni? Vediamole Insieme:

  • Riconoscimento di una aliquota IVA agevolata al 4% – quindi non al 22% come previsto in regime ordinario
  • Detrazione IRPEF pari al 19% del costo sostenuto – va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro
  • Esenzione totale e a tempo indeterminato dal pagamento del bollo auto
  • Esenzione totale dal pagamento delle imposte di trascrizione per i passaggi di proprietà

Analizziamole più nel dettaglio:

L’agevolazione Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel

L’Iva ridotta al 4% si applica anche per:

  1. Acquisto contestuale di optional
  2. Per prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
  3. Alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
  4. L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

IMPORTANTE: L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero. Come previsto per la detrazione dell’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Perdita dell’agevolazione Iva

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.

IMPORTANTE: L’impresa che vi venderà il veicolo ha degli obblighi che sono:

  1. Emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 449/97, o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
  2. Comunicare all’Agenzia delle entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

Alcune domande e risposte sull’Iva agevolata:

  • L’iva agevolata è possibile ottenerla anche in caso di Leasing?
    SI ma con delle specifiche – vi invitiamo a controllare sul sito dell’Agenzia delle Entrate riportato all’inizio dell’articolo
  • L’Iva agevolata è possibile ottenerla anche in caso di auto a Noleggio a Lungo Termine?
    NO – allo stato attuale il legislatore non ha previsto tale possibilità
  • L’Iva agevolata è possibile ottenerla anche in caso di Minicar (Quadricicli Leggeri)?
    NO – al momento non  possibile
  • L’iva agevolata è possibile ottenerla anche in caso di veicoli Elettrici, Ibridi ecc?
    SI – è una novità del Decreto Fiscale 2020 (DL 124/2019) che finalmente “parifica” (art.53 bis) le agevolazioni, estendendole anche ai veicoli elettrici (potenza non superiore ai 150 kW ) e, in maniera ufficiale, anche a quelli ibridi.

Facciamo presente però che ad oggi sul sito ufficiale dell’agenzia delle entrate il documento ancora non è stato aggiornato per la parte dei veicoli elettrici (si invece per quelli Ibridi). Infatti il documento che è aggiornato ad  Ottobre 2019 riporta che per i veicoli elettrici è concessa la Detrazione Irpef ma non l’agevolazione IVA. Riteniamo sia un ritardo nell’aggiornamento del documento. Se quindi siete interessati ad acquisto di auto elettrica consigliamo di rivolgersi ad un Concessionario auto per averne certezza dell’applicazione.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilit%C3%A0.pdf/e2d707df-58cf-2ac5-e1e8-c49829f55f6d

Nello specifico, nella normativa di riferimento per l’accesso alle agevolazioni la dicitura “di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel” viene sostituita dal testo che segue: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico

L’agevolazione viene quindi estesa: si potrà acquistare auto con iva al 4% anche su:
– auto ibride: con gli stessi criteri di quelle a benzina o diesel, ovvero con il limite di 2000 centimetri cubici per motori a benzina e 2800 per quelli a gasolio;
– auto 
elettriche: con il limite per motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW.

Detrazione Irpef del 19%
Le Detrazione Irpef per Spese di Acquisto

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione, il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli che saranno presentati più avanti, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto).

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

In caso di decesso della persona disabile, l’erede può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

L’agevolazione si perde nel caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto. In questo caso è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

Le Detrazione Irpef per Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante). Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

IMPORTANTE: Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo. Esse non possono essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle spese.

La Detrazione per Veicolo acquistato e utilizzato all’estero

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

L’esenzione permanente dal pagamento del bollo

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per i veicoli che leggerete più avanti. E comunque sempre nei limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina o Ibrido e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o Ibrido)

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione.

Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Per la gestione delle pratiche di esenzione diverse regioni si avvalgono dell’Aci

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Come usufruire dell’esenzione del bollo?

E’ necessario (solo per il primo anno), presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista.

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Ricordiamo che non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo

L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie che trovate nei prossimi capitoli), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo, sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato. L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. Se fate le pratiche presso un concessionario auto si potrà occupare lo stesso di gestire l’Iter della richiesta (in particolare per acquisto del nuovo).

Analizziamo ora per quali tipologia di veicoli è possibile usufruire delle agevolazioni

Autovetture : Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente

Autoveicoli per il trasporto promiscuo:  Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente

Autoveicoli specifici: Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

Autocaravan (*): Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente

Motocarrozzette: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria

Motoveicoli per trasporto promiscuo: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente

Motoveicoli per trasporti specifici: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Verifichiamo qual è la Documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni

“Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)

  1. Certificazione attestante la condizione di Disabilità
    Verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 30 comma 7, legge 388/2000), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. Per questo tipo di disabilità riconosciuta, il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  1. Dichiarazione sostitutiva di atto Notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%)
    Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
  1. Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione

Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

“Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”:

  1. Certificazione attestante la condizione di Disabilità
    Verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (“art. 8, legge 449/1997”). Per questo tipo di disabilità riconosciuta, il veicolo deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto Notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%)
    Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
  3. Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione
    Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.
  4. Fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap sia della persona del quale egli risulta fiscalmente a carico
  5. Autodichiarazione (solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori) dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
  6. Fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
  7. Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

Ci auguriamo di aver dato le informazioni utili a tutti i Kennedy e loro familiari

AIMAK – Associazione Italiana Malattia di Kennedy