Il Ministro della Salute Speranza ha risposto agli appelli delle Associazioni di disabili appartenenti alle categorie fragili.
Infatti, AIMAK aveva nei giorni scorsi scritto al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità, unendosi alle proteste per l’esclusione di molte patologie, tra cui la Malattia di Kennedy, dall’elenco per l’accesso prioritario al vaccino anti Covid19.
Nella nota pubblicata dal Ministero e inviata alla associazione FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), viene esplicitamente dichiarato che l’accesso prioritario ai vaccini è garantito ai soggetti affetti da disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica corrispondenti ai portatori di handicap gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nello specifico, si ricorda che il comma precedentemente menzionato recita testualmente:
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Potete leggere a questo link il testo integrale della lettera del Ministero rivolta alla Federazione italiana per il superamento dell’handicap e alla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità: Riscontro su vaccinazioni e persone con disabilità.
Inoltre oggi 11 marzo 2021 è stata pubblicato un documento aggiornato con le raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 emanate dal Ministero della Salute. Il testo integrale è reperibile a questo link: Raccomandazioni-Ministero-Salute.
Nel documento si legge infatti l’integrazione tra le categorie fragili di categoria 1, quindi prioritaria, di coloro che sono stati riconosciuti nella loro vulnerabilità ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3. Hanno quindi accesso alla priorità vaccinale con vaccino a RNA messaggero (mRNA) sia i pazienti con disabilità grave, di qualsiasi tipo, sia coloro che convivano con loro e se ne prendano cura: all’interno di questa categoria rientrano quindi i malati Kennedy che abbiano riconosciuta la loro patologia tramite articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Grazie a questo nuovo documento, ci auspichiamo ogni Regione aggiorni i propri piani vaccinali rendendo equa la somministrazione a tutti i disabili e ai loro caregiver, a prescindere dai codici di esenzione.